Cambio lavoro e cessione del quinto

La cessione del quinto è un tipo di finanziamento che si basa sulla trattenuta della rata dallo stipendio o dal cedolino della pensione. Infatti, per poter ottenere del credito, è necessario avere un contratto di lavoro (a tempo indeterminato) e quindi uno stipendio continuativo. Ma non solo. Se si è dipendenti privati, ci saranno altre importanti clausole da rispettare per poter firmare il contratto di cessione del quinto: fornire un TFR e lavorare per un’azienda medio/grande. In ogni caso, quando si fa richiesta di finanziamento con cessione del quinto, il datore di lavoro riceve una notifica dalla banca o dalla finanziaria, a cui deve rispondere trasmettendo l’atto di benestare. In questo modo si vincola il finanziamento alla busta paga e la rata (pari massimo a 1/5 dello stipendio) viene trattenuta di mese in mese. Ma cosa succede se cambio lavoro?

Cambio lavoro e cessione del quinto: come funziona?

Innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per cambio lavoro. Infatti può esserci:

  • Un passaggio diretto dal vecchio al nuovo impiego
  • Un caso di dimissioni
  • Un caso di licenziamento e nuova assunzione

1.     Passaggio dal vecchio al nuovo lavoro

In questo caso il cambio lavoro non risulta un problema dal punto di vista della cessione del quinto, poiché basterà comunicare alla banca o alla finanziaria il cambio di datore di lavoro. A questo punto chi eroga il credito dovrà riformulare la notifica da inviare al nuovo datore di lavoro per ottenere l’atto di benestare. Per quanto riguarda il TFR, rimarrà vincolato alla cessione del quinto come garanzia, e passerà dal vecchio al nuovo datore di lavoro.

2.     Dimissioni

Nel caso delle dimissioni, la situazione varia a seconda di ciò che accade dopo. Se si chiedono le dimissioni per poi firmare un nuovo contratto, sarà sufficiente informare la banca o la finanziaria, del cambio lavoro per poter proseguire con la rateizzazione del debito sulla busta paga. Nel caso in cui, invece, a seguito delle dimissioni non si avesse un nuovo impiego (o perlomeno non nell’immediato), l’ente che eroga il credito chiederà al cliente di trovare un accordo per saldare le rate rimanenti.

3.     Licenziamento

Nel momento in cui si viene licenziati, oltre a chiudersi un contratto di lavoro, si arresta, per il datore (ormai ex) di lavoro il rimborso delle rate della cessione del quinto. In questo caso si ha l’obbligo di corrispondere alla banca, o alla finanziaria che eroga il credito, il TFR accumulato fino a che non venga estinto il prestito. Qualora il soggetto richiedente dovesse essere assunto da un nuovo datore di lavoro, se il finanziamento in corso non è stato del tutto estinto, come per i casi precedenti, la banca o la finanziaria provvederà ad inviare una notifica al nuovo datore per informarlo dell’esistenza del prestito con cessione del quinto. A questo punto si riformulerà il contratto in base al debito residuo.

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